Corte di Cassazione (22661/2021) – Fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, anche di fatto o occulti, di società di persone dichiarata fallita: decorrenza del termine annuale di cui all'art. I47, secondo comma, L.F.

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Data di riferimento: 
11/08/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 agosto 2021, n. 22661 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.

Fallimento di società di persone -  Soci a responsabilita' illimitata, anche di fatto o occulti -  - Fallimento in estensione - Termine annuale ex art. 147, secondo comma, L.F. - Decorrenza - Fatti determinanti  la cessazione del rapporto sociale – Iscrizione nel registro delle imprese – Evento decisivo.

In tema di società di persone, il rapporto sociale tra la società e il socio illimitatamente responsabile, anche di fatto o occulto, non si scioglie in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa della società non seguìta dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, con la conseguenza che il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, L. fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall'iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e non dall'eventuale cessazione dell'attività d'impresa. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-agosto-2021-n-22661-pres-cristiano-est-vannucci

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2017, n. 5069 https://www.unijuris.it/node/3289].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: