Tribunale di Bologna – Proposta di concordato “misto” di gruppo avanzata a meno di due anni dal rigetto di una domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile: qualificazione e presupposti necessari.

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Data di riferimento: 
05/07/2021

Tribunale di Bologna, Sezione IV civ. e Procedure concorsuali, 05 luglio 2021 – Pres. Fabio Florini, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Maurizio Atzori.

Domanda di concordato “con riserva”  – Dichiarazione di inammissibilità – Domanda di concordato “pieno” - Proposizione a distanza di meno di due anni -  Esame consentito – Fondamento.

Concordato preventivo –  Termine per l'integrazione del piano – Istanza del debitore – Tribunale - Mancato  riconoscimento – Potere discrezionale – Motivazione non necessaria - Incensurabilità in cassazione.

Concordato “misto” - Qualificazione come “in continuità” - Esercizio di effettiva attività imprenditoriale – Presupposto necessario – Qualificazione come “liquidatorio”– Creditori chirografari – Pagamento  di almeno il 20% dei loro crediti – Condizione di ammissibilità.

Concordato preventivo –  Attestazioni di veridicità e di fattibilità – Requisiti necessari – Condizioni apponibili – Limiti.

Concordati di gruppo – Sincronia tra i piani – Presupposto necessario.

Concordato preventivo – Approssimarsi della scadenza di termini fissati dal tribunale – Proposizione continua di modifiche al piano – Abuso dello strumento concordatario – Ipotesi ravvisabile in tale comportamento – Finalità effettiva.

La domanda di concordato con riserva, dichiarata inammissibile per omessa presentazione della proposta e del piano entro il termine concesso, non preclude di per sé, pur in presenza di una istanza di fallimento, la possibilità di esaminare una nuova domanda di concordato, questa volta completa del piano e della proposta, presentata ai sensi dell'art. 161, primo comma L.F.; ciò in quanto, ai sensi del nono comma di detto articolo, non risulta consentito presentare nel biennio esclusivamente una seconda domanda di concordato con riserva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il potere attribuito al giudice dall'art. 162, primo comma, L.F., di concedere al debitore un termine non superiore ai quindici giorni per apportare integrazioni al piano o produrre nuovi documenti, si deve considerare del tutto discrezionale, tant'è che l'omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Una proposta di concordato “misto” che il debitore vorrebbe fosse fatta rientrare tra i concordati in continuità non può considerarsi tale laddove i beni che permangono in capo allo stesso, perché esclusi dalla liquidazione, non possano essere organizzati ex art. 2555 c.c. per l’esercizio di un’effettiva attività imprenditoriale; onde tale proposta risulta inammissibile qualora ai chirografari non sia garantito, ai sensi dell'art. 160, quarto comma, L.F. il pagamento di almeno il 20% dei loro crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le attestazioni di veridicità e di fattibilità delle proposte di concordato devono possedere il carattere della assertività ed essere quindi prive di riserve condizionanti e proposizioni dubitative che ne indeboliscono la portata; per tale ragione si deve considerare inattendibile un'attestazione di fattibilità di un piano che risulti condizionata al verificarsi di un determinato evento incerto, potendo al più l'attestazione essere condizionata ad eventi futuri specifici il cui avveramento sia ritenuto altamente probabile. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Per poter considerare come configurabile un concordato di gruppo, come  previsto dall'art. 284, quarto comma, CCII, ove si parla di “piani reciprocamente collegati e interferenti”, si deve ritenere che risulti necessario che i piani seguano percorsi sincronici. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La proposizione di continue modifiche e integrazioni della proposta e del piano concordatario, anche non autorizzate e spesso a ridosso, se non oltre, le scadenze fissate dal tribunale, si deve ritenere possa costituire un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario perché verosimilmente volta a procrastinare la procedura concordataria con lo scopo da parte del proponente non tanto di gestire la propria situazione di crisi, ma di evitare la dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata).

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-5-luglio-2021-pres-florini-est-rimondini_1

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25834/CrisiImpresa?La-percezione-di-utili-e-benefici-fiscali-%26%23232%3B-sufficiente-ad-integrare-il-requisito-della-continuit%26%23224%3B%3F#gsc.tab=0 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 21901, 25 settembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2345 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11882 https://www.unijuris.it/node/5255; con riferimento alla terza massima, e in particolare alla necessità perché un concordato misto possa essere considerato in continuità che i beni sottratti alla liquidazione risultino idonei ad essere organizzati in funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: