Tribunale di Parma – Piano del consumatore: il tribunale non può prendere in considerazione le contestazioni di un finanziatore che non abbia in precedenza correttamente valutato il “merito creditizio” del soggetto sovraindebitato.
Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 18 luglio 2021 (data del provvedimento) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Tribunale – Sindacato di convenienza – Assenza di contestazioni o inammissibilità delle stesse – Accertamento limitato alle sole ipotesi di malafede o frode – Fondamento - Riscontro basato sulla relazione dell'OCC – Incidenza del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore – Mancata verifica del “merito creditizio” - Indicazione necessaria.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Requisito della meritevolezza in capo al debitore – Incidenza del comportamento del soggetto finanziatore - Merito creditizio - – Possibilità del mantenimento di un dignitoso livello di vita – Riscontro da effettuarsi - Criterio da utilizzare per quantificare le necessità del richiedente.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Contestazione proposta da un finanziatore – Soggetto creditore processualmente sanzionato – Tribunale – Effettuazione del cram down - Valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Esclusione.
Tenuto conto delle finalità generali della procedura di composizione della crisi di cui al piano del consumatore e dell’esigenza di operare, in sede di riscontro della “meritevolezza” dello stesso, come richiesta perché possa avere accesso a quella procedura, un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, di quello del soggetto che si è sovraindebitato per aver fatto ricorso nel tempo a ripetuti finanziamenti e di quelli dei di lui creditori per averglieli concessi, deve ritenersi che, ove non vengano formulate contestazioni da parte di questi ultimi, ovvero quelle formulate risultino inammissibili, il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza, frutto di malafede, ovvero realizzate con finalità fraudolente. In tale ottica, la relazione dell’OCC deve, tra l’altro, riportare, ex art. 9 comma 3-bis.2 della L 3/2012, l’indicazione dell’avvenuta valutazione da parte del finanziatore del c.d. “merito creditizio” del richiedente in quanto nei confronti del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che abbia colpevolmente determinato o peggiorato la situazione di sovraindebitamento dell’altra parte sono state indirizzate (anticipando il contenuto dell'art. 69 CCII) alcune sanzioni processuali: egli, infatti, quale “creditore processualmente sanzionato”, non può presentare contestazioni al piano, né reclamo avverso l’omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La valutazione da parte del finanziatore del c.d.“merito creditizio” in capo al richiedente deve consistere, in sede di erogazione di un prestito, in un corretto riscontro dell’importo che risulta necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile; al fine che si possa considerare idonea tale quantificazione al soggetto finanziato deve, ai sensi del novellato art. 9, comma 3 bis, lettera e) della L. 3/2012, essere garantito un importo non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La sanzione processuale rilevata ex art. 9, comma 3-bis 2, L. 3/2012 a carico del finanziatore che sia venuto meno al dovere di svolgere una adeguata valutazione del “merito creditizio” del richiedente, consistente nell'impossibilità da parte dello stesso di proporre contestazioni avverso l'omologa di un piano del consumatore, proposto dal soggetto sovraindebitato da lui finanziato, preclude altresì la possibilità per il tribunale di effettuare la valutazione di convenienza di cui all’art 12 bis, comma 4, L.3/2012, a tenore del quale, qualora uno dei creditori censuri la convenienza del piano, il giudice procede al c.d. cram down e può omologare il piano del consumatore se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione di esso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-18-luglio-2021-est-vernizzi
[con riferimento alla valutazione della meritevolezza del soggetto sovraindebitato, richiedente l'accesso ad un piano del consumatore, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, 05 febbraio 2021https://www.unijuris.it/node/5479 e Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 26 marzo 2021https://www.unijuris.it/node/5571].