Corte di Cassazione (20624/2021) – Come nel fallimento, anche in sede di concordato preventivo il portatore è tenuto, sia che eserciti l'azione cambiaria sia quella causale, a depositare il titolo di credito nella cancelleria del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 luglio 2021, n. 20624 – Pres. Francesco Tirelli, Rel. Andrea Fidanzia.
Concordato preventivo –Portatore del titolo di credito – Esercizio dell'azione cambiaria o dell'azione causale - Cancelleria del giudice - Deposito di quel documento – Necessità.
Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dalla L. Fall., art. 93, non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo. (Principio di diritto)
[in ordine allo scopo di tutelare il debitore cambiario nei cui confronti sia stata esercitata l'azione causale mediante l'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare e in ordine al carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16109 https://www.unijuris.it/node/5244; Cassazione civile, Sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22847 https://www.unijuris.it/node/3925 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 20 febbraio 2020, n. 450 https://www.unijuris.it/node/5337].