Tribunale di Napoli – Fallimento in estensione di una super-società occulta di cui abbia fatto parte una società già dichiarata fallita: presupposti necessari.

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Data di riferimento: 
03/06/2021

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 03 giugno 2021 – Pres. Gianpiero Scoppa, Rel. Edmondo Cacace, Giud. Loredana Ferrara.

Fallimento di società – Curatore – Super-società di fatto – Domanda di accertamento della sua esistenza – Dichiarazione di fallimento in estensione - Presupposti richiesti.

Società di capitali facenti parte di una super-società di fatto – Persona fisica – Concessione alle stesse di garanzie fideiussorie – Mero indizio della sua partecipazione quale socia occulta – Necessità a tal fine di una prova concreta.

Super-società di fatto – Dichiarazione di fallimento in estensione - Accertamento della sua specifica autonoma insolvenza – Presupposto imprescindibile.

Perché risulti accoglibile la domanda giudiziale, proposta dal curatore di una società dichiarata fallita, volta all'accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto come partecipata, oltre che dalla fallita quale socia illimitatamente responsabile, da alcune società di capitali e da alcune persone fisiche, legate tra loro da alcuni intrecci familiari, e volta, pertanto, ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F., alla conseguente pronuncia di fallimento in estensione della stessa, risulta non solo necessario che quelle persone, fisiche e giuridiche, abbiano sostanzialmente agito come una compagine unitaria al fine del raggiungimento di un risultato imprenditoriale comune mediante la creazione di reciproci vincoli di collaborazione, ma anche che le stesse non abbiano fatto nulla per celare tale situazione giuridica e fattuale, così determinando il convincimento e l'affidamento dei terzi di avere a che fare con una sola compagine imprenditoriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'avere una persona fisica concesso garanzie fideiussorie in favore di più società di capitali che risultino aver fatto parte di una super-società occulta costituisce un significativo dato indiziario che quella stessa vi abbia a sua volta partecipato, soltanto, però, se risulti corroborato da altri elementi di prova che inducano a ritenere dimostrata tale circostanza; ciò in quanto altrimenti si deve considerare il suo intervento quale attività rientrante nella normale fisiologia delle relazioni economiche. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione di una super-società di fatto, si deve considerare elemento costitutivo e giuridicamente imprescindibile l'accertamento della sua specifica autonoma insolvenza, che in quanto tale non può costituire un mero riflesso di quella che risulti già riscontrata nei confronti di uno o più dei suoi soci che risultino anteriormente falliti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-3-giugno-2021-pres-scoppa-est-cacace

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017 n. 255 https://www.unijuris.it/node/3809 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 04 marzo 2021, n. 6030 https://www.unijuris.it/node/5598].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: