Corte d'Appello di Venezia – Concordato liquidatorio: verifiche del tribunale in merito al grado di soddisfazione riservato ai chirografari e all'avere l'attestatore, in caso di falcidia dei privilegiati, svolto adeguatamente il suo ruolo.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. feriale, 26 luglio 2021 – Pres. Rita Rigoni, Cons. Rel. Gabriella Zanon, Cons. Marina Cicognani.
Concordato con cessione dei beni – Ammissibilità della proposta - Tribunale – Verifica della fattibilità – Soddisfazione dei chirografari – Rispetto della soglia di almeno il 20% dei loro crediti – Riscontro essenziale - Accertamento non rientrante nell'ambito del sindacato di convenienza.
Concordato preventivo – Falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ex art. 160, comma 2, L.F. – Soddisfazione non inferiore a quella realizzabile nello scenario fallimentare - Presupposto necessario - Attestatore – Riscontro da eseguirsi – Utilità ritraibili in caso di esperimento di azioni revocatorie, risarcitorie o di responsabilità – Necessaria considerazione.
Pur essendo il profilo della convenienza di un domanda di concordato liquidatorio senz’altro estraneo al sindacato che il tribunale deve svolgere, tuttavia, l’idoneità della proposta e del piano a soddisfare la soglia del 20% dei creditori in chirografo prevista dall'art. 160, quarto comma, L.F., rappresenta un requisito essenziale relativo alla fattibilità del concordato, che il Giudice deve valutare in sede di ammissione del concordato stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Specie laddove la proposta di concordato preveda in particolare che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, si deve considerare corretta la decisione del tribunale di inammissibilità del concordato là dove ha ritenuto incompleta l’attestazione prevista dall’art.160, comma 2, L.F. per la mancata considerazione, ai fine del raffronto col risultato conseguibile in ambito fallimentare, delle azioni revocatorie, recuperatorie e di responsabilità che si sarebbero potute esperire in quel contesto, risultando in tal caso totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione [nello specifico, essendo il debitore, a motivo dell'inammissibilità della sua proposta stato dichiarato fallito, la Corte d'Appello, in sede di reclamo ex art. 18 L.F., ha, conformemente al precedente rilievo del tribunale, ribadito l'irrilevanza del richiamo ai “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, fatto dal reclamante per escludere che l'attestatore fosse, ai sensi dell'art. 162, primo comma, L.F., tenuto ad integrare in tal senso la sua relazione, perché ha sottolineato che tale documento, nella parte in cui esclude l’onere per quel professionista di esaminare le azioni revocatorie e risarcitorie, non menziona né considera l’art.160, comma 2, L.F. ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-26-luglio-2021-pres-rigoni-rel-zanon
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522https://www.unijuris.it/node/5511 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2021, n. 13224 https://www.unijuris.it/node/5698]