Corte di Cassazione (16336/2021)- Dichiarazione di fallimento: considerazioni in tema di legittimazione a proporre reclamo ex art. 18 L.F. e di regolamento necessario di competenza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 10 giugno 2021, n. 16336 – Pres. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, Rel. Guido Mercolino.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo proposto dall'ex rappresentate legale o dal liquidatore della società fallita – Ammissibilità – Fondamento.

Fallimento – Giudice adito – Provvedimento dichiarativo della sua incompetenza – Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Proposizione necessaria – Decisione altrimenti non più contestabile.

Avuto riguardo all'ampia formula adottata dall'art. 18 della L.F., l'amministratore di una società di capitali deve considerarsi legittimato ad impugnare anche iure proprio la dichiarazione di fallimento della società, al fine di rimuoverne gli effetti riflessi, individuabili nella responsabilità penale e civile che ne può derivare a suo danno [nello specifico la Corte ha ritenuto che la formula, “ex legale rappresentante e liquidatore della società fallita”, utilizzata nell'intestazione del ricorso non escludesse a priori che il ricorrente in appello potesse aver inteso proporre l'impugnazione nella veste di organo della società, legittimato a contraddire nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, in quanto quest'ultima non determina di per sé l'estinzione della società né il venir meno delle predette cariche]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La mancata proposizione, con il regolamento di competenza di cui all'art.42,c.p.c., entro il termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c., di una impugnazione avverso il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza del giudice adìto comporta la formazione del giudicato non solo in ordine all'incompetenza del giudice che l'ha pronunciato, ma anche in ordine alla competenza del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sollevi conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c.., le parti non possono più rimettere in discussione la decisione sulla competenza adottata dal giudice originariamente adìto, né impugnare la sentenza di fallimento emessa dal giudice dichiarato competente con il provvedimento non impugnato, ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25662.pdf

 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 marzo 2019, n. 7190  https://www.unijuris.it/node/4619;

con riferimento alla seconda massima, cfr., nel senso della improponibilità in sede fallimentare del regolamento necessario di competenza e della conseguente inapplicabilità del principio sopra affermato, cfr-: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 dicembre 2017 n. 30748 https://www.unijuris.it/node/4103; in senso viceversa conforme a quello stesso principio, ossia nel senso dell'ammissibilità del regolamento necessario di competenza anche avverso il provvedimento col quale il tribunale fallimentare abbia dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 9 bis L.F., cfr, come da più recente giurisprudenza di legittimità,: Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2019, n. 20666 https://www.unijuris.it/node/4995].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: