Corte di Cassazione (15218/2021) - Finestra temporale nel corso della quale poter operare la deduzione della perdita sui crediti quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Corte di Cassazione, Sez. V civ., 01 giugno 2021, n. 15218 – Pres. Ettore Cirillo, Rel. Riccardo Guida.
Fallimento del debitore o assoggettamento a procedure concorsuali – Creditore – Imposte sui redditi d'impresa - Perdite su crediti – Deducibilità – Periodo in cui è ammessa – Finestra temporale - Dichiarazione di fallimento - Termine iniziale – Cancellazione del credito dal bilancio – Momento in cui si doveva operare – Termine finale.
In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, in caso di dichiarazione di fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" compresa tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento e il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, dovendosi tale disposizione interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, siccome norma meramente ricognitiva di principi preesistenti. (Massima ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-1-giugno-2021-n-15218-pres-cirillo-est-guida