Corte di Cassazione (15806/2021) - Tanto il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto non sono idonei al giudicato, tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2021, n. 15806 – Pres.Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.
Istanza di fallimento – Decreto reiettivo – Reclamo – Rigetto – Inidoneità al giudicato – Decisioni non definitive e prive di natura decisoria – Non ricorribilità in cassazione.
Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, né sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di "mala gestio" nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di estensione a costui della dichiarazione di fallimento, ex art. 147 L. fall., fosse stata respinta in sede fallimentare). (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-giugno-2021-n-158...
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Febbraio 2017, n. 5069 https://www.unijuris.it/node/3289].