Corte di Cassazione (16314/2021) - Dichiarazione di fallimento di contribuente insolvente: possibilità che l'Agenzia delle Entrate, creditrice istante, sia patrocinata da un avvocato del libero foro, anziché dall'Avvocatura dello Stato.

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Data di riferimento: 
10/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 10 giugno 2021, n. 16314 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - Agenzia delle Entrate – Patrocinio da parte di un avvocato del libero foro – Presupposti richiesti - Delibera giustificativa - Necessaria allegazione – Esclusione.

Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25681.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-10-giugno-2021-n-16314-pres-ferro-est-terrusi

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: