Corte di Cassazione (14365/2021) – Società di fatto occulta: presupposti per evincerne l'esistenza e per dichiararne il fallimento. Validità della notifica dell'avviso di convocazione anche se eseguita nei confronti di un solo socio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ.. 25 maggio 2021, n. 14365 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore.
Società di fatto occulta – Giudice - Riscontro della sua esistenza - Profili fattuali di "esternalizzazione" richiesti.
Società irregolare e di fatto – Dichiarazione di fallimento – Avviso di convocazione - Notifica ad uno solo dei soci, nel suo domicilio - Validità – Litisconsorzio necessario tra tutti i soci – Esclusione – Fondamento.
La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio. (Massima ufficiale)
La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25669.pdf
[a conferma del principio di diritto di cui alla seconda massima, la Corte ha precisato che la rappresentanza di una società in nome collettivo irregolare spetta, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, disgiuntamente a ciascuno dei soci, a norma degli artt. 2293 e 2257 cod. civ., con la conseguenza che ognuno di loro è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci e che, pertanto, non è condivisibile che il giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto presupponga il litisconsorzio necessario tra tutti i soci della stessa].