Corte di Cassazione (16944/2021) – Dichiarazione di fallimento: la proroga del termine per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo è ammissibile solo se disposta in sentenza. Decisione sulle spese.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 15 giugno 2021, n. 16944 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Sentenza dichiarativa di fallimento – Particolare complessità della procedura – Adunanza dei creditori – Fissazione dopo il termine di centoventi giorni – Proroga automatica anche del termine per la presentazione delle domande tardive – Esclusione – Necessità che sia prevista espressamente in sentenza.
Decisione della Corte di Cassazione - Sindacato in tema di spese processuali – Limite – Opportunità di disporre la compensazione – Valutazione da eseguirsi solo da parte del giudice del merito.
In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la valutazione, compiuta dal giudice di una opposizione allo stato passivo, di tardività della domanda di insinuazione in mancanza all'interno della sentenza di fallimento di alcuna espressa proroga del termine annuale per l'accertamento del passivo, non potendosi arguire una simile disposizione dalla mera fissazione dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo ad una data posteriore alla scadenza del termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento). (Massima ufficiale)
Il sindacato della Corte di Cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. civ., rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice di merito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcSpese processuali.aso.it/giurisprudenza/archivio/25668.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-30-maggio-2021-n-16...