Corte di Cassazione (13507/2021) – Fallimento: sequenza prevista dall'art. 15 L.F. per la notifica del ricorso e del decreto di convocazione in caso di insuccesso di quella eseguita via PEC: significato da attribuirsi alla locuzione “di persona”.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2021, n. 13507 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Dichiarazione di fallimento – Ricorso e decreto di convocazione - Impossibilità del perfezionamento della notifica via PEC – Irrilevanza del motivo - Sequenza procedimentale prevista dall'art. 15 L.F. - Notifica a cura dell’ufficiale giudiziario “di persona” - - Significato da attribuirsi a tale precetto.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l'atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25626.pdf
[cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 02 novembre 2015, n. 22352 https://www.unijuris.it/node/2730; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 21 aprile 2017 n. 10132 https://www.unijuris.it/node/3580; Cassazione civile, Sez. VI, 10 Ottobre 2017, n. 23728. https://www.unijuris.it/node/3700; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 https://www.unijuris.it/node/5530 e Cassazione civile, Sez. VI, 28 Marzo 2017, n. 8014 https://www.unijuris.it/node/3436].