Tribunale di Trani – Sospensione a causa dell'emergenza Covid del termine annuale previsto per la presentazione da parte del debitore del ricorso volto al riconoscimento dell’esdebitazione. Presupposti richiesti per ottenere l'esdebitazione..

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Data di riferimento: 
08/06/2021

Tribunale di Trani, Sez. Civile – Area commerciale, 08 giugno 2021 -  Pres. Giuseppe Rana, Rel. Giuseppe Gustavo Infantini, Giud. Maria Teresa Moscatelli.

Fallimento – Chiusura della procedura – Esdebitazione – Debitore - Termine annuale per la presentazione del ricorso ex art. 143 L.F.  – Perentorietà – Art. 83 del D.L.18/2020 e 36 del D.L. 23/2020 - Sospensione del dies a quo causa emergenza Covid.

Esdebitazione – Soddisfacimento almeno parziale dei creditori – Presupposto richiesto – Ipotesi di totale non pagamento di alcuni creditori – Giudice di merito – Possibile riconoscimento di quel beneficio – Giudizio di comparazione – Entità dei pagamenti effettuati – Rapporto con i pagamenti dovuti – Riscontro positivo - Condizione necessaria.

Esdebitazione – Totale o irrisoria soddisfazione dei creditori –  Giudice – Riscontro di tale evenienza – Rigetto necessario del ricorso proposto dal debitore.

Stante il riferimento generale operato dal comma 2 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 al decorso dei “termini” processuali necessari per l'esercizio giudiziale dei diritti, si deve ritenere che, anche in ragione della proroga prevista dall'art. 36 del decreto-legge n. 23/2020, si possa applicare anche al procedimento per l'esdebitazione di cui agli artt. 142 e ss. L.F., in particolare al termine annuale di cui all’art. 143, la sospensione straordinaria di 64 giorni (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio del 2020)  dei termini processuali come disposta a causa dell’emergenza da Covid-19. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di esdebitazione, il beneficio dell'inesigibilità verso il fallito, persona fisica, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti a procedura fallimentare conclusa richiede, ai sensi dell'art, 142, secondo comma, L.F., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con la presumibile volontà del legislatore, anche qualora taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo sufficiente che il giudice di merito accerti che l'entità dei versamenti effettuati, se comparata a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento di quel beneficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La valutazione comparativa che il giudice deve eseguire per il riconoscimento dell'esdebitazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ma deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che caratterizza tale istituto, sicché, ove ricorrano i presupposti indicati nel comma 1,  tale beneficio deve essere concesso a meno che i creditori non siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25637.pdf

[con riferimento alla prima massima ed in particolare alla perentorietà del termine previsto dall'art. 143 L.F., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1070  https://www.unijuris.it/node/5536; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215  https://www.unijuris.it/node/1231 e Tribunale Mantova, 12 luglio 2012 https://www.unijuris.it/node/1566; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 https://www.unijuris.it/node/4049 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 30 luglio 2020, n. 16263 https://www.unijuris.it/node/5284]. 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: