Corte di Cassazione (12735/2021) – Fallimento: termine ultimo per l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12735 – Pres. Antonio Valitutti, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento - Insinuazione al passivo - Crediti sorti nel corso della procedura – Art. 101, comma 1, L.F. - Inapplicabilità - Termine di un anno per l'insinuazione – Decorrenza.
L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, comma 1 L. F.; tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18544 https://www.unijuris.it/node/4797].