Corte di Cassazione (11216/2021) – In sede di reclamo avverso una dichiarazione di fallimento, l'effetto devolutivo pieno che lo caratterizza consente che possa concernere anche la mancata precedente ammissione a concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2021, n. 11216 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo - Tribunale – Fase dell'ammissione - Verifica della fattibilità giuridica – Verifica estesa alla fattibilità economica – Contenuto e limiti
Concordato preventivo – Tribunale – Valutazione di ammissibilità - Riscontro possibile in ogni fase del procedimento.
Concordato preventivo - Ammissione – Revoca – Conseguente dichiarazione di fallimento – Reclamo – Procedimento giudiziario ad effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni anche di quelle concernenti la revoca - Possibilità – Estensione.
In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo. (Massima ufficiale)
Esigenze di coordinamento del sistema concordatario inducono a ritenere che il tribunale in ogni fase del procedimento, dall'apertura all'omologa, abbia coincidenti margini di intervento nella valutazione della proposta e possa disporre la non apertura della procedura, la revoca della stessa o la non omologa del concordato ove ravvisi il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 173 I. fall.. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25472.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2017 n. 1169 https://www.unijuris.it/node/3163 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2016 n. 12964 https://www.unijuris.it/node/2936]