Tribunale di Udine – Accordo di ristrutturazione dei debiti, “transazione fiscale” e attestazione dell’esperto.
Tribunale di Udine, 20 maggio 2021 – dott. Francesco Venier, dott. Andrea Zuliani, rel. dott. Gianmarco Calienno
Accordi di ristrutturazione – Inammissibilità – Debiti tributari – Transazione fiscale.
Accordi di ristrutturazione – Inammissibilità – Attestazione del professionista.
Qualora il debitore, nella predisposizione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182bis l.f., ritenga di non fare ricorso alla “transazione fiscale” di cui all’art. 182ter l.f., l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS devono essere considerati quali creditori estranei da pagarsi inderogabilmente entro 120 giorni dall’omologa dell’accordo. [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 182bis l.f. considerato che l’accordo di ristrutturazione, cui non accedeva una proposta ex art. 182 ter l.f., prevedeva il pagamento dei debiti tributari e previdenziali scaduti non già nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 182bis l.f., ma nel più ampio (e ancora indefinito) termine dell’art.3 bis D.lgs. 462/1997 (rateazione)] (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La relazione del professionista ai sensi dell’art. 182bis l.f. deve attestare l’attuabilità dell’accordo e in relazione ad essa il Tribunale ha un potere di controllo analogo a quello riconosciutogli in sede di concordato preventivo, che gli impone di verificare ex ante l’attendibilità della prognosi dell’esperto, potendo in caso contrario disattendere l’attestazione. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
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