Corte di Cassazione (7364/2021) – Trasferimento di ramo d'azienda: presupposti perché la cessione di un gruppo organizzato di dipendenti possa, a prescindere dalla contestuale cessione di elementi materiali, configurarsi come tale.

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Data di riferimento: 
16/03/2021

Corte di Cassazione, Sez. IV- lavoro, 16 marzo 2021,  n. 7364 – Pres. Guido Raimondi, Rel. Fabrizio Amendola.

Trasferimento di ramo d'azienda – Cessione, senza elementi materiali, di un gruppo di lavoro organizzato – Previsione -  Ipotesi  astrattamente configurabile –  Effetti -  Applicazione dell'art. 2112 c.c. -  Mantenimento dei diritti dei lavoratori.

Entità economica frazione di un complesso produttivo – Cessione – Lavoratori già addetti -  Successione automatica ex art. 2112 c.c. del cessionario nei rapporti di lavoro – Presupposti richiesti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile - come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia funzionale del servizio ceduto). (Massima ufficiale)

La cessione di una entità economica, pur funzionalmente autonoma, ma non preesistente al trasferimento ed invece identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento non consente la successione automatica ex art. 2112 c.c. del cessionario nei rapporti di lavoro dei lavoratori addetti a tale entità.  A tal fine il ramo ceduto deve infatti avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato, quale frazione del preesistente complesso produttivo, già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, e non  può basarsi sull'organizzazione successivamente assunta dal cessionario, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25319.pdf   

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: