Tribunale di Prato – Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e presupposti per l'estensione all'interno di una categoria degli effetti ai creditori non aderenti: verifiche da eseguirsi da parte del tribunale.

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Data di riferimento: 
30/03/2021

Tribunale di Prato, 30 marzo 2021 – Pres. Est. Raffaella Brogi.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari – Individuazione di una o più categorie –  Richiesta del debitore - Estensione degli effetti ai creditori non aderenti –  Omologazione - Verifiche da eseguirsi dal parte del tribunale.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari – Riconducibilità alla categoria dei contratti – Possibile applicazione del principio di conservazione – Configurazione non corretta delle categorie – Ricorso ad una diversa prospettazione – Ammissibilità – Non incidenza sul trattamento dei creditori – Presupposto necessario ex art. 182 bis L.F.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari – Creditori non appartenenti a quella categoria – Mancata adesione  - Integrale soddisfazione – Previsione necessaria.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari – Creditore  – Contrasto di interessi -  Valutazione di non convenienza – Scelta non sindacabile - Voto contrario – Decisione patologica  - Conflitto di interessi  - Sterilizzazione  - Ipotesi non contemplata.

Si deve ritenere che, al fine dell’estensione, a richiesta del debitore, degli effetti di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 septies L.F. anche ai creditori, banche e intermediari finanziari, non aderenti,  il compito del tribunale sia quello di verificare la corretta formazione della categoria in cui sono stati inseriti, vale a dire l'omogeneità della posizione giuridica ed economica tra le posizioni di coloro che la compongono, sia il raggiungimento da parte degli aderenti della maggioranza, come prescritta dal secondo comma di detto articolo, del settantacinque per cento dei crediti di coloro che ne fanno parte; ciò in quanto tale estensione, come risulta dallo stesso tenore letterale di quel comma, consegue ad una pronuncia del tribunale in sede di omologazione con la conseguente necessità del previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti nei commi 2, 3 e 4. In particolare, affinché possano venir estesi anche ai creditori non aderenti gli effetti di un accordo al quale non hanno inteso prendere parte, è necessario che il tribunale verifichi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) del quarto comma, che l’accordo determini un grado di soddisfazione degli stessi non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Considerata la riconducibilità dell’accordo di ristrutturazione alla categoria del contratto si devono considerare applicabili allo stesso i principi generali contenuti nella disciplina generale di cui agli artt. 1321 ss. c.c., a partire dal principio di conservazione (artt. 1367, 1419, 1424 c.c.), ragion per cui, nell’ipotesi in cui non sia corretta  la configurazione della categoria come operata , è possibile ipotizzare, quasi come se si trattasse di una sorta di prova di resistenza, se l’accordo possa reggere, non risultando modificato il trattamento dei creditori,  a seguito della diversa prospettazione delle categorie in seno ad esso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per tutti i creditori non aventi la qualifica di banche o intermediari finanziari residuano poi le regole dell’art. 182 bis l.fall., con la conseguenza che la mancata adesione all’accordo implica la necessità della loro soddisfazione integrale nel termine di centoventi giorni dall’omologazione dell’accordo o dalla scadenza del debito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservato)

La valutazione circa l’adesione all’accordo proposto dal debitore e la possibile sterilizzazione del creditore non aderente al quale si vuole estendere il trattamento della categoria di creditori non possono ampliarsi al punto di andare a sindacare una valutazione di non convenienza da parte del creditore, al di là dei limiti percentuali codificati nell’art. 182 septies, comma 2, l.fall., in mancanza di elementi fattuali che portino a ritenere che il creditore abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede. La valutazione di convenienza in ordine alle alternative concretamente praticabili è, infatti, prevista nell’art. 182 septies, comma 4, l.fall. per l’estensione degli effetti dell’accordo al creditore non aderente, ma non per superare il limite del settantacinque per cento dei crediti di cui siano titolari i creditori aderenti all’accordo al fine di ottenere l’estensione degli effetti di quest’ultimo anche ai non aderenti.  (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25275#gsc.tab=0

[con riferimento al conflitto di interessi nell’ambito del concordato fallimentare , con considerazioni estensibili sicuramente al concordato preventivo, quale presupposto per la sterilizzazione del voto come espresso da un creditore,cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 28 giugno 2018 n. 17186 https://www.unijuris.it/node/4205 (nel caso deciso dalle S.U si è ritenuto dovessero essere escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare due creditori che appartenevano al medesimo gruppo societario delle proponenti)].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: