Corte di Cassazione (8980/2021) – Modalità di instaurazione e svolgimento di un giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza di reclamo ex art. 18 L.F. di revoca della declaratoria di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 12/05/2021 - 09:49
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Data di riferimento:
31/03/2021
Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 31 marzo 2021, n. 8980 – Pres. Maria Acierno, Rel. Francesco Terrusi.
Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 L.F. - Accoglimento – Cassazione - Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità – Instaurazione con reclamo.
Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l'originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore. (Massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: