Corte di Cassazione (836/2025) - Liquidazione separata dei compensi all'avvocato che ha assistito il Fallimento nel corso di più cause: presupposto perché si applichi il criterio unitario previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 140/2012.

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Data di riferimento: 
13/01/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 gennaio 2025, n. 836 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Roberto Amatore.

Avvocato che ha difeso il Fallimento in più cause – Quantificazione del compenso – Presupposto perché trovi applicazione il criterio unitario ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 140/2012 – Applicazione nel caso non ricorra della modalità della liquidazione separata dei compensi.

In tema di liquidazione del compenso al difensore del fallimento, il criterio unitario previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 140/2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, pur eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, ma non trova applicazione nell'ipotesi i giudizi siano rimasti separati tra loro. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-13-gennaio-2025-n-836-pres-pazzi-est-amatore

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32741/CrisiImpresa?La-Cassazione-sul-compenso-del-difensore-di-fallimento%3A-la-liquidazione-deve-essere-separata-per-ciascun-procedimento

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: