Tribunale di Ancona – Il solo mancato pagamento di un credito, vieppiù laddove contestato, non giustifica che all'istanza proposta dal creditore faccia sempre seguito la dichiarazione di fallimento del soggetto che si affermi essere debitore.
Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 22 aprile 2021 – Pres. Rel. Giuliana Filippello, Giudici Sergio Casarella e Maria Letizia Mantovani.
Istanza per dichiarazione di fallimento – Credito contestato – Stato d'insolvenza - Non provata sussistenza – Mancanza di un presupposto necessario – Conseguente rigetto della domanda.
Il solo mancato pagamento di un credito, vieppiù laddove contestato, non giustifica che all'istanza proposta dal creditore ex art. 6 L.F. faccia sempre seguito la dichiarazione di fallimento del soggetto che si affermi essere debitore; ciò in quanto l’inadempimento ad una obbligazione contrattuale non può essere confusa con la crisi di impresa, così come dal mancato pagamento di un credito, non può automaticamente dedursi l’impossibilità per il soggetto asseritamente inadempiente di far fronte al complesso dei propri rapporti negoziali e quindi di proseguire l’attività d'impresa [nello specifico il tribunale ha respinto la domanda di fallimento come proposta in ragione della non provata sussistenza del dedotto stato di insolvenza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)