Procura Generale della Corte di Cassazione (2020) – Concordato preventivo: delegabilità ad un singolo giudice dell'udienza ex art. 162, comma 2, L.F.; casi di ammissibilità di una seconda attestazione modificativa della precedente.

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Data di riferimento: 
14/02/2021

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2020 – Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Udienza ex art. 162, secondo comma, L.F.  - Dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento – Celebrazione davanti ad un giudice delegato e non davanti al collegio – Ammissibilità – Limiti.

Concordato Preventivo – Valutazione della proposta - Relazione negativa dell'attestatore – Modifica  mediante presentazione di una seconda attestazione – Inammissibilità.

Il problema se la celebrazione dell’udienza camerale e l’audizione del debitore, di cui all’art. 162, comma secondo, L.F., in assenza di una specifica previsione di legge, possa o meno essere delegata dal Tribunale ad un singolo giudice, destinato poi a riferire al collegio competente per la decisione, non può che trovare una risposta positiva; ciò in osservanza del principio generale della delegabilità ad uno dei componenti del collegio delle funzioni di acquisizione di elementi utili alla decisione, applicabile ai procedimenti camerali – quale è indubbiamente quello di cui all’art. 162, comma 2, L.F. - in ragione delle esigenze di celerità e speditezza che li caratterizzano, e ciò, del resto,  anche in piena analogia con la previsione, dettata per il rito ordinario, dall’art. 350, comma 1, c.p.c. [nello specifico, si deve pertanto considerare ammissibile che ad giudice singolo sia attribuita la facoltà di ascoltare il debitore richiedente il concordato preventivo, libero poi il collegio di valutare le risultanze di tale audizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Una volta depositata da parte del debitore una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con allegata  la relazione dell’attestatore, quest'ultima  potrebbe essere superata da una nuova e diversa relazione che prendesse il posto della prima, solo se la sostituzione risulti giustificata da modifiche del piano o della proposta, come previsto dall’art. 161, comma 3, ultimo periodo, L.F..  Inammissibile si deve invece considerare il tentativo di operare una specie di sintesi fra i contenuti di due relazioni successive, fra loro contrastanti – siano esse provenienti, o meno, dal medesimo attestatore – allo scopo di ovviare agli enunciati della prima relazione, dai quali si evincesse l’inammissibilità della proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25148.pdf

[cfr. in questa rivista la conseguente relativa decisione:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10889 https://www.unijuris.it/node/5596 ]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: