Corte di Cassazione (8919/2021) – Possibilità o meno che venga dichiarato il fallimento di un'impresa ammessa al concordato preventivo omologato a prescindere dall'intervenuta risoluzione del concordato: questione rimessa alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8919 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Impresa ammessa al concordato preventivo omologato – Istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 L.F. - Proposizione – Concordato non ancora risolto – Ammissibilità o meno della pronuncia di fallimento – Questione della massima importanza - Rimessione alla decisione delle Sezioni Unite.
La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente l'ammissibilità dell'istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 l. fall. nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, a prescindere dell'intervenuta risoluzione del concordato. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25095.pdf
[in senso affermativo, cfr. in questa rivista i seguenti precedenti: Corte di Cassazione, Sez.VI, 17 luglio 2017 n. 17703 https://www.unijuris.it/node/3770, Corte di Cassazione, Sez. VI - I civ., 11 dicembre 2017 n. 29632 https://www.unijuris.it/node/3836 e nello stesso senso, anche se solo in modo presunto: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485; con riferimento alla possibile incidenza a tal fine dei fatti sopravvenuti dopo l'omologazione del concordato: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e, da ultimo, relativamente alla possibilità per i creditori estranei di instare per il fallimento dopo l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13850 https://www.unijuris.it/node/4691].
[al riguardo della questione prospettata, la Corte ha sottolineato come il d. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) abbia sostituito l'originario art. 119 C.C.I., inserendo un settimo comma a tenore del quale: “Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato d'insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”, e come, pur non essendo quella norma direttamente applicabile al caso concreto, si dovrebbe poterla utilizzare a fini interpretativi, dovendosi comunque configurare un rapporto di continuità tra il regime normativo vigente e quello di prossima applicazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)