Corte di Cassazione (2153/2021) – Fallimento di società precedentemente scissa: possibile concorso tra opposizione preventiva ex art. 2503 c.c. ed azione revocatoria successivamente esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 66 L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 29 gennaio 2021, n. 2153 – Pres. Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Rel. Stefano Olivieri.

Scissione societaria di società poi fallita - Azione revocatoria ordinaria ex art 66 L.F. -  Esperimento da parte del curatore  - Ammissibilità – Opposizione preventiva dei creditori ex art. 2503 c.c. - Concorrenza possibile – Ragioni.

Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25018.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 23 novembre 2018, n. 30416https://www.unijuris.it/node/4639; Corte di Giustizia UE,  Sez. II, 30 gennaio 2020, Causa C 394/18 https://www.unijuris.it/node/5036 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 https://www.unijuris.it/node/5119]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: