Corte di Cassazione (1519/2021) – Trasformazione regressiva di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva dilettantistica: termine annuale per la dichiarazione di fallimento della società originaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2021, n. 1519 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Società a responsabilità limitata - Trasformazione regressiva in associazione sportiva – Dichiarazione di fallimento della società originaria - Termine annuale ex art. 10 L.F. - Applicabilità – Fondamento – Nuova struttura - Svolgimento o meno di attività d'impresa - Irrilevanza.
Società a responsabilità limitata – Trasformazione eterogenea – Creditori anteriori – Opposizione da parte dei creditori anteriori – Possibilità alternativa, non sostitutiva dell'esecuzione fallimentare.
In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale. (Massima ufficiale) [nello specifico, con riferimento in generale alle trasformazioni di quel tipo la corte ha precisato che appare del tutto accidentale - nei confronti della pregressa attività svolta dall'«ente» originario - che la nuova struttura venga a svolgere un'attività di impresa oppure no] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Lo svolgimento del giudizio di opposizione ex art 2500 novies c.c. alla trasformazione eterogenea non può essere considerato in qualche modo «equivalente» a quello dello svolgimento, laddove risulti possibile, dell'esecuzione fallimentare (si pensi, anche solo, alla materia della revocatoria fallimentare); ciò in quanto nel sistema vigente lo strumento dell'opposizione dei creditori risulta porsi non come rimedio «sostitutivo e necessario», quanto invece solo «aggiuntivo». (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
L'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre. I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell'«ente originario» si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell'«ente originario», che l'intervenuta trasformazione non è idonea a impedire. In caso di trasformazione, la norma dell'art. 10 trova comunque applicazione nei confronti dell'«ente originario». La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell'anno successivo. Lo strumento di tutela dei creditori dato dall'opposizione, che è previsto dalla legge in relazione alle operazioni di trasformazione, non può in alcun modo considerarsi sostitutivo di quello rappresentato dal fallimento, posto che, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, appronta una tutela di intensità sensibilmente inferiore. (Principi di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25022.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr.in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23174https://www.unijuris.it/node/5368; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2020, n. 4737 https://www.unijuris.it/node/5143 e Corte di Cassazione, Sez. VI- 1 civ., 01 marzo 2017 n. 5253https://www.unijuris.it/node/3354; con riferimento alla seconda massima, però in tema di scissione e non di trasformazione eterogenea: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 https://www.unijuris.it/node/5119]