Tribunale di Rimini – Accordo di ristrutturazione dei debiti avente natura liquidatoria: inaccoglibilità della domanda del proponente di cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni oggetto di cessione.

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Data di riferimento: 
21/01/2021

Tribunale Ordinario di Rimini, 21 gennaio 2021 – Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud. Maura Mancini. ceduti

Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Natura liquidatoria -  Vendita dell'intero asset immobiliare  - Omologazione  -  Fase esecutiva – Ipoteche iscritte sui beni oggetto di cessione – Tribunale  - Ordine giudiziale di cancellazione dei gravami – Inammissibilità.

In sede di accordo di ristrutturazione dei debiti, in particolare nello specifico in buona parte concluso con intermediari finanziari, avente natura liquidatoria in quanto consistente nella vendita dell'intero asset immobiliare facente capo al proponente,  non può trovare accoglimento la domanda con la quale questi richieda al tribunale che, verificata la regolare esecuzione di tale accordo, lo stesso ordini, con applicazione analogica del disposto dell'art. 136, terzo comma, L.F.,  la  cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte sui beni oggetto di cessione a favore dei creditori bancari; ciò in quanto a seguito dell’omologazione si esaurisce l’attività di controllo e sorveglianza demandata dalla legge fallimentare al tribunale, essendo l’esecuzione dell’accordo intervenuto con i creditori una fase sottratta alla competenza giudiziale e di natura esclusivamente privatistica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24982.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: