Tribunale di Alessandria – Fallimento e stato passivo: presupposto perché ai professionisti membri di uno studio legale associato possa essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.
Tribunale di Alessandria, Sez. Fallimentare, 23 febbraio 2021 – Pres. Roberta Brera, Rel. Corrado Croci, Giud. Elisabetta Bianco.
Fallimento – Studio legale associato - Credito per prestazioni professionali – Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. – Riconoscimento – Contratto instaurato con un singolo professionista - Presupposto richiesto - Contratto concluso con l'ente collettivo – Credito comprendente una seppur minima remunerazione del capitale – Disconoscimento del privilegio.
Fallimento – Svolgimento di prestazioni professionali – Contatto concluso con uno studio legale associato - Compenso spettante per l'attività svolta – Insinuazione al passivo - Collocazione privilegiata del credito – Attività svolta da un singolo professionista – Riscontro necessario – Onere della prova gravante sul creditore.
Laddove alcuni avvocati facenti parte di un'Associazione professionale, agendo sia in proprio sia nella loro qualità di soci di quella, propongano istanza di insinuazione al passivo dell'impresa fallita del compenso loro spettante in ragione dell'attività svolta a favore della stessa, chiedendo il riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., si deve ritenere, ai sensi dell'orientamento più tradizionale della giurisprudenza, che al fine del riconoscimento del privilegio in parola occorra accertare se il contratto si sia instaurato tra il singolo professionista ed il cliente, ovvero tra questi e il soggetto collettivo nel quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato: solo nel primo caso, infatti, il credito si può considerare assistito dalla causa di prelazione dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c., corrispondendo alla remunerazione di una prestazione lavorativa personale ancorché comprendente anche le spese organizzative necessarie per il suo autonomo svolgimento, in quanto, nel secondo caso. il credito per il compenso, riferibile all’associazione come parte del rapporto contrattuale, sconta necessariamente una seppur minima remunerazione del capitale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche qualora si considerasse la stipulazione di un contratto d'opera da parte di un'Associazione professionale non decisiva per disconoscere, in sede di insinuazione al passivo, ai suoi soci il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., per l'attività svolta a favore della fallita, si dovrebbe comunque accertare, per ammettere od escludere la collocazione privilegiata del credito, se esso costituisca il corrispettivo di un'attività posta in essere personalmente da uno o più dei professionisti associati, in via esclusiva o prevalente: giacché in tali condizioni, il credito nascente da un contratto d’opera formalmente concluso dall’associazione, remunererebbe pur sempre l’attività personale del professionista associato, godendo per questo della condizione per l’attribuzione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. In tal caso però, conformemente al principio generale dell’art. 2697, 1° co., c.c., la prova del ricorrere di quelle condizioni deve, conformemente a quanto è richiesto per far valere in generale un proprio diritto in giudizio, essere fornita dal creditore che chiede di accertarsi la natura privilegiata del suo credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24972.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26067https://www.unijuris.it/node/4371].