Tribunale di Udine – Concordato preventivo con riserva: decorrenza del termine per la presentazione della proposta, del piano, e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art, 161, sesto comma, L.F.
Tribunale di Udine, Sez. II civ., 08 febbraio 2021 – Pres. Francesco Venier, Rel. Gianmarco Calienno, Giud. Andrea Zuliani.
Domanda di concordato preventivo con riserva – Proposta, piano e documentazione del caso - Presentazione da parte del ricorrente - Tribunale - Fissazione del termine entro il quale deve aver luogo – Data dalla quale farsi decorrere.
Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, L.F., il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 di detto articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda e non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria [nello specifico, a fronte di una richiesta da parte della ricorrente della concessione di un termine di 120 giorni, il Tribunale ha, in considerazione, da un lato, della consistenza degli oneri finanziari che gravavano nell’immediato sulla società debitrice per la gestione in continuità dell’azienda con possibile compressione delle aspettative del ceto creditorio e, dall’altro, dell’oggettiva complessità del settore in cui la stessa operava (progettazione e produzione di elettronica professionale), anche in relazione alla crisi congiunturale dovuta alla perdurante pandemia da Covid 19, fissato un termine di 90 giorni dalla data di deposito del ricorso per la presentazione di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24947.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29740 https://www.unijuris.it/node/4542]