Corte di Cassazione (25445/2020) – Improponibilità del ricorso in cassazione avverso un provvedimento, come quello di assegnazione del termine ex art. 161, ultimo comma, L.F., che abbia natura meramente interlocutoria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25445 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.
Domanda di concordato preventivo con riserva – Tribunale - Decreto di concessione del termine – Previsione di cui all'art. 161, ultimo comma, l. fall. - Asserito mancato rispetto - Reclamo ex art. 26 l.fall. alla corte d'appello – Rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Improponibilità – Fondamento.
In tema di concordato preventivo "con riserva", non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando del carattere della decisorietà, il decreto della corte d'appello reiettivo del reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che abbia concesso un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24798.pdf
[in tema di non proponibilità del ricorso in cassazione avverso altrii provvedimenti che difettino dei caratteri della decisorietà e della definitività, cfr. in questa rivista:Cassazione, Sez. I civ., 08 gennaio 2019, n. 212 https://www.unijuris.it/node/4631e Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132con riguardo alla natura meramente interlocutoria e non decisoria, in particolare, del provvedimento di assegnazione del termine ex art. 161, ultimo comma, l.fall.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 https://www.unijuris.it/node/5180].