Corte di Cassazione (27940/2020) - Fallimento e opposizione allo stato passivo: proponibilità di nuove eccezioni da parte del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27940 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento - Stato passivo – Giudizio di opposizione -- Curatore – Proponibilità di nuove eccezioni – Questioni già esaminate dal giudice delegato - Ipotesi di ultrapetizione commessa da quello stesso giudice - Circostanza decisiva – Difetto di nullità del di lui decreto. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del creditore che in un giudizio di opposizione allo stato passivo aveva contestato l'ammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta dal curatore in sede di opposizione, in quanto già esaminate dal giudice delegato, che sarebbe perciò incorso in ultrapetizione precludendo il loro successivo esame). (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24772.pdf
[con riferimento alla possibilità che il curatore in sede di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 L.F., come proposta dal creditore, possa introdurre eccezioni nuove, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22386 https://www.unijuris.it/node/5150 e Cassazione civile, Sez. I, 25 Settembre 2018, n. 22784 https://www.unijuris.it/node/4827; con riferimento al fatto che risulti consentito che il curatore nel giudizio di verifica dei crediti, a norma dell'art. 95, primo comma, L.F., possa eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito e la prelazione, anche se risulti prescritta la relativa azione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3778 https://www.unijuris.it/node/4569; con riferimento all'impossibilità per il giudice delegato di escludere, stante la sua revocabilità, dallo stato passivo un credito per il quale sia stata iscritta ipoteca giudiziale, se non previa formulazione della corrispondente eccezione da parte del curatore: Cassazione Civile, Sez. I, 4 aprile 2013 n. 8246 https://www.unijuris.it/node/1926; con riferimento, infine, al ruolo e ai poteri del curatore, come risultanti dalla combinazione di tali precedenti decisioni: Cassazione civile, Sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19003 https://www.unijuris.it/node/3670 e Cassazione civile, sez. I, 06 Ottobre 2020, n. 21490 https://www.unijuris.it/node/5397].
NOTA REDAZIONALE.
Con riferimento al contenuto della massima ufficiale come sopra riportata, ed in particolare alla parte inserita tra parentesi quadre, si sottolinea che in realtà, nella specie, il ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale, come pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98-99 L.F., era stato proposto dal Fallimento, in persona del curatore, nei confronti del creditore e non da quello stesso, e che la Corte non lo ha respinto ma bensì accolto e ha cassato con rinvio tale decreto per avere il Tribunale, pur avendo considerato ammissibile la proposizione in sede di opposizione per la prima volta da parte del curatore delle eccezioni di merito sulle quali il giudice delegato aveva fondato la sua decisione, omesso di esaminarle, e fondato, a sua volta, la sua decisione solo sull'essere il giudice delegato incorso in ultrapetizione, avendo, in sede di formazione dello stato passivo, sollevato quelle stesse eccezioni nonostante la loro mancata rilevazione da parte del curatore in sede di verifica dei crediti.