Corte di Cassazione (366/2021) – Fallimento di una super società di fatto di cui risulti far parte una società a responsabilità limitata già dichiarata fallita: applicabilità del disposto di cui all'art. 147, comma 5, L.F. e conseguenze che ne derivano.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 gennaio 2021, n. 366 -Pres. Magda Cristiano, Tel. Aldo Angelo Dolmetta.
Dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata – Riscontrata esistenza di una supersocietà di fatto di cui faceva parte – Applicabilità estensiva dell'art. 147, comma 5, L.F. - Stato di insolvenza - Fallimento di quella e delle società che la componevano - Esistenza di soci illimitatamente responsabili - Fallibilità per estensione anche di quelli.
Dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata – Esistenza di una supersocietà di fatto di cui faceva parte – Mancanza di una prova scritta del contratto societario – Irrilevanza – Possibile accertamento aliunde - Sussistenza di valide prove presuntive – Fallibilità.
Società a responsabilità limitata – Partecipazione in una società di fatto – Assunzione di una responsabilità illimitata - Autorizzazione assembleare - Mancanza – Conseguenza - Inefficacia e invalidità della partecipazione – Esclusione – Fondamento.
Nel ricorrere di determinati presupposti, deve ritenersi ammissibile ai sensi del disposto dell'art. 147, comma 5, L.F. il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, quale fattispecie specificamente costituita da una società irregolare a cui partecipano più società, come pure eventualmente anche delle persone fisiche, che venga ad emergere in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento di una delle società così coinvolte, e ciò anche nell'ipotesi in cui la prima dichiarazione di fallimento riguardi non un imprenditore persona fisica, ma una società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto ai presupposti perché possa affermarsi la sussistenza di una società di fatto intercorrente tra due o più società, la mancanza della prova scritta di un contratto sociale non impedisce l'"accertamento aliunde" del vincolo, che può avvenire mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento [nello specifico, ad avviso della Corte, numerosi elementi, in particolare l'unicità della sede sociale e del recapito telefonico, la presenza di un amministratore unico comune, la non separazione tra i rispettivi impianti, materie prime e semilavorati, un disegno imprenditoriale unitario e il perseguimento dei medesimi interessi, deponevano nel senso dell'effettiva esistenza di una società partecipata di quel tipo, onde ha confermato che fosse stato corretto, in presenza di un suo stato di insolvenza, dichiararne il fallimento ex art . 147, comma 5, L.F. e, altresì estenderlo, ai sensi del comma 1, alle società che la componevano ed ai soci illimitatamente responsabili che ne facevano parte]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'eventuale difetto di un'autorizzazione assembleare all'assunzione da parte di una società di capitali di partecipazioni in altre imprese comportanti responsabilità illimitata non può mai determinare l'inefficacia, o invalidità, della partecipazione che comunque (nonostante tale difetto, appunto) sia stata in concreto assunta. La norma dell'art. 2361, comma 2, c.c. si deve ritenere, infatti, attenga unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell'ente, non anche ai rapporti tra quest'ultimo ed i terzi; ciò in quanto, a pensare altrimenti, detta norma consentirebbe ai soci un troppo comodo modo per esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall'assunzione di partecipazioni in altri enti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%20366.pdf
[con riferimento alla possibilità che la norma dell'art. 147, comma 5; L.F., che letteralmente fa riferimento all'ipotesi di dichiarazione di fallimento “di un imprenditore individuale”, possa ritenersi estensibile anche ad altre ipotesi, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017, n. 255 https://www.unijuris.it/node/389 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2770; con riferimento all'eccezione preliminarmente sollevata dai ricorrenti a riguardo della tempistica per poter proporre validamente ricorso per cassazione, ex art 18, comma 14, L.F., avverso le decisioni assunte dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento, cfr: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2016 n. 10525 https://www.unijuris.it/node/3675].