Corte di Cassazione (28193/2020) – Dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione ed accertamento accidentale dell’esistenza di un debito.

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Data di riferimento: 
10/12/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2020, n. 28193 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento – Istanza di un creditore –  Giudice - Accertamento incidentale dell'esistenza del credito – Presupposto sufficiente per considerare l'istante legittimato.

Fallimento - Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Criteri - Valutazione dell'attivo -  Patrimonio sufficiente  a soddisfare i creditori – Riscontro -  Difficoltà nella liquidazione – Condizione da considerarsi rilevante.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, tra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante  [nello specifico la Corte ha ritenuto che tale accertamento si fosse svolto, in quanto la delibazione da parte del giudice la delibazione era stata fatta per relationem alla sentenza di condanna della debitrice al pagamento di un importo rilevante, avverso la quale la stessa non aveva mosso specifici rilievi, ma si era limitata a protestare di aver  interposto appello]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. (Massima ufficiale) http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24774.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167https://www.unijuris.it/node/3746 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2017 n. 19414  https://www.unijuris.it/node/3574]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: