Corte d'Appello di Milano – Dichiarazione di fallimento: criterio cui attenersi per valutare in particolare se risulti o meno superato, con riferimento ai ricavi lordi, il limite di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b) L.F.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 10 dicembre 2020 – Pres. Anna Mantovani, Cons. Rel. Francesca Vullo, Cons. Francesco Distefano.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo - Parametri dimensionali - Ricavi lordi – Importi indicati nel conto economico inserito in bilancio - Necessario riferimento solo a quelli di cui alla voce 1) dello schema ex art. 2425, lettera A), c.c. - Avvenuta considerazione anche di quelli indicati alla voce 5) – Inclusione da escludersi – Revoca del fallimento.
Stante che con la riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2015, relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato, volta al recepimento della Direttiva 35/2013/UE, è stata eliminata dal conto economico l'intera sezione dedicata ai proventi e oneri straordinari, onde è richiesto che nella voce A5 siano inserite tutte le sopravvenienze che non rappresentino ricavi provenienti dalla gestione ordinaria delle imprese, si deve ritenere che, ai fini della dichiarazione di fallimento, il parametro di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 1 L.F. relativo ai ricavi lordi deve essere valutato facendo riferimento alla sola voce n. 1, “ricavi delle vendite e prestazioni”, e non anche a quella della voce 5), “altri ricavi e proventi”, di cui allo schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lettera A) c.c. [nello specifico, la Corte d'Appello di Milano ha, pertanto accolto il reclamo proposto dalla società dichiarata fallita, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Busto Arsizio, e ciò per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, L.F., risultando i ricavi lordi della società fallita, come indicati alla voce n. 1 del conto economico inserito in bilancio, inferiori alla soglia di Euro duecentomila richiesta ai fini della fallibilità e riguardando la voce n. 5 delle sopravvenienze, che pur erano state considerate, che non derivavano dalla gestione caratteristica dell'impresa, né dalla cessione di beni, ma da sistemazioni contabili arretrate, non indicative della capacità produttiva di quella impresa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24681.pdf
[con riferimento alla precedente decisione della Suprema Corte cui il Tribunale di Busto Arsizio si era rifatto, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 10 Dicembre 2018, n. 31825https://www.unijuris.it/node/4884 ; con riferimento all'onere probatorio gravante sul debitore per escludere la sua fallibilità: Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010https://www.unijuris.it/node/705].