Corte d'Appello di Milano - Privilegio IRAP ed applicazione retroattiva.
Corte d'Appello di Milano, 15 dicembre 2009 - Pres. Urbano - Rel. Ines Marini.
Privilegi - Irap - Modifica dell'art. 2752 c.c. da parte della legge 159/2007 - Natura sostanziale - Retroattività della norma - Esclusione.
Privilegi - Irap - Modifica dell'art. 2752 c.c. da parte della legge 159/2007 - Natura interpretativa - Esclusione.
Irap - Natura privilegiata del tributo in base all'art. 2752 c.c. nel testo previgente - Esclusione.
L'articolo 39, comma 2, della legge 159/2007 laddove innova l'art. 2752, comma 1, codice civile includendo tra "i crediti dello Stato aventi privilegio generale sui beni mobili del debitore" anche quelli inerenti all'imposta Irap, non è applicabile a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della novella, atteso che la predetta disposizione, al pari delle altre in tema di privilegi, non è destinata ad operare sul piano processuale, perchè si limita a modificare il concorso sostanziale dei creditori sul patrimonio del debitore, in considerazione della causa del credito e perchè, in quanto norma sostanziale, ed in mancanza di disposizioni transitorie, non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. (mb) (riproduzione riservata)
Non può ritenersi che la norma di cui all'art. 2752 codice civile, come modificato dalla legge 159/2007, abbia natura interpretativa ovvero di interpretazione autentica con possibilità di applicazione ai rapporti ancora in corso. (mb) (riproduzione riservata)
Non è possibile accordare all'Irap il privilegio di cui all'art. 2752 comma I c.c. nella sua previgente formulazione neppure in base ad una interpretazione estensiva della norma. (mb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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