Corte d'Appello di Bologna – Azione revocatoria ordinaria e considerazioni in merito alla possibilità che altro creditore possa proporre intervento adesivo ed agli effetti dell'ipoteca iscritta dal creditore dopo il compimento dell'atto dispositivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/12/2020

Corte d'Appello di Bologna, Sez. II civ., 14 dicembre 2020 – Pres. Maria Cristina Salvadori, Cons. Rel. Mariacolomba Giuliano, Cons. Maria Fiammetta Squarzoni.

Atto dispositivo posto in essere dal debitore - Azione revocatoria intentata da un creditore - Intervento adesivo da parte di altro creditore – Inammissibilità – Azione volta al riconoscimento della inefficacia solo relativa di tale atto.

Atto dispositivo posto in essere dal debitore – Ipoteca giudiziale successivamente iscritta dal creditore - Azione revocatoria poi intentata – Validità ed effetti a seconda dell'esito di quel giudizio.

L’azione ex art. 2901 c.c. produce un’inefficacia dell’atto impugnato solo relativa; ne consegue che la revocatoria esperita da un creditore in nessun modo può giovare ad un altro creditore, né quest’ultimo è portatore di alcun interesse che lo legittimi ad “aderire” all’azione ex art. 2901 c.c. da altri esercitata. [nello specifico la Corte distrettuale ha ritenuto che la banca, che era intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel processo d'appello proposto da altra banca avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'azione revocatoria da entrambe le banche proposta, avrebbe dovuto procedere, a pena di inammissibilità del suo intervento, non potendo lo stesso considerarsi “adesivo”, alla notifica nei confronti del debitore che era rimasto contumace del suo personale appello, non potendo avvalersi della notifica già fatta allo stesso dall'appellante principale, onde, non avendolo   fatto, la Corte ne ha dichiarato inammissibile ex art. 331 c.p.c. l'intervento] .(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ed avendo la relativa sentenza, qualora la domanda del creditore istante trovi accoglimento, efficacia retroattiva per essere l’atto dispositivo viziato sin dall'origine, deve ritenersi valida l'ipoteca che lo stesso abbia iscritto successivamente al compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell'azione revocatoria, e il grado dell'ipoteca è quello della sua iscrizione. Viceversa, in difetto dei presupposti di accoglibilità della revocatoria, l’iscrizione dell'ipoteca risulta obiettivamente ingiusta, ossia contraria al diritto, indipendentemente dal fatto che solo in esito al giudizio ex art. 2901 c.c. si accerti l’infondatezza dell’azione pauliana e risulti quindi comprovata l’inesistenza del diritto ad iscriverla. Ciò nonostante, in tale seconda ipotesi, l’iscrizione fatta  non può ritenersi integrare ex se un abuso processuale, e quindi può dar luogo a responsabilità risarcitoria nei confronti del soggetto nei confronti del quale il creditore aveva proposto l'azione revocatoria, solo ove  sia ravvisabile, anche nel suo elemento soggettivo del dolo o della colpa, un illecito aquiliano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24726.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: