Corte di Cassazione (27310/2020) – Giudizio in cui sia parte il Fallimento: impossibile verificarsi di una ipotesi di colpa grave nell'agire o nel resistere tale da comportare la revoca del gratuito patrocinio.
Corte di Cassazione, Sez. II, 30 novembre 2020, n. 27310 – Pres. Est. Sergio Gorjan.
Processo in cui sia parte il Fallimento – Attestazione del giudice delegato - Mancanza del denaro necessario - Gratuito patrocinio - Ammissione ex lege – Inapplicabilità del disposto dell'art. 136 TUSG – Verifica giudiziale già effettuata dal G.D. - Patrocinio a spese dello Stato - Ricorrere dei presupposti per la revoca dell'ammissione – Azione o resistenza in giudizio determinata da colpa grave - Impossibile verificarsi.
La procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d’ufficio direttamente ed in via definitiva dalla legge a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, attestazione che deve esser apposta nel decreto con cui il giudice delegato, ex art. 25, n. 6 L.F. autorizza il curatore ad avviare una lite ovvero a resistere una volta evocato in giudizio. La verifica giudiziale che la lite non viene promossa ovvero si resiste in mala fede o colpa grave risulta dunque già effettuata dal giudice all’uopo individuato dall’Ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento. (Massima ufficiale) [ la Corte ha, nel caso, cassato con rinvio al Tribunale, in persona di altro Magistrato, la decisione del Giudice designato di quel tribunale, che ritenendo erroneamente applicabileanche all'ipotesi di cui all'art. 144 TUSG (che si limita a solamente regolare l’ammissione al patrocinio gratuito in un processo in cui sia parte un fallimento, prevedendo che sia il giudice delegato ad attestare la mancanza del denaro necessario) il disposto dell'art. 136, secondo comma, dello stesso Testo Unico Spese di Giustizia (che opera esclusivamente in riferimento all'ammissione a titolo gratuito, in via provvisoria, da parte dell'Ordine professionale, senza cenno alcuno a riguardo della diversa ipotesi in cui l'ammissione a tale titolo ha luogo, non su richiesta di detto Ordine, ma d'ufficio sulla base della sola attestazione del giudice delegato), aveva rigettato, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore della curatela fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://crisieinsolvenza.ilcaesso di cui sia parte il fallimentoso.it/sentenze/ultime/24624