Corte di Cassazione (23494/2020) – Istanza di fallimento avanzata da un creditore e necessità di un'autonoma delibazione incidentale da parte del tribunale circa la sussistenza del credito.
Corte di Cassazione, Sez. VI Civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23494 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.
Istanza di creditore ex art. 6 L.F. - Dichiarazione di fallimento – Tribunale – Verifica sommaria della legittimazione dell'istante – Necessario accertamento della reale sussistenza del credito – Autonoma deliberazione - Esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Presupposto insufficiente.
La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti). (Massima ufficiale) [la Corte, richiamandosi ad una precedente decisione, ha al riguardo precisato che il giudice fallimentare ben poteva farsi eventualmente carico di condividere, motivatamente, gli argomenti già addotti dal giudicante nella diversa sede processuale, ma non poteva limitarsi a registrare la provvisoria esecutorietà concessa in pendenza dell'esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., perché questo provvedimento dipende dalla verifica del fondamento dell'opposizione su prova scritta o della possibilità di una pronta soluzione della controversia, mentre il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso]
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24607.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921].