Corte di Cassazione (23138/2020) - Presupposti probatori per l’ammissione al passivo di un credito bancario derivante da saldo negativo di conto corrente. Spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23138 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Stato passivo – Opposizione - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell’opposizione - Esclusione – Tribunale - Possibile accesso diretto al fascicolo di causa.
Fallimento – Istituto bancario - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente – Insinuazione al passivo – Mezzi di prova utilizzabili – Estratti di conto integrali - Altro.
Pronunce giudiziali - Giudice del merito - Condanna alle spese del soccombente – Possibile compensazione – Eventualità non presa in considerazione – Motivazione sul punto – Profilo mancante – Decisione non censurabile in cassazione - Potere discrezionale del giudice.
In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l.fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato. (Massima ufficiale)
La banca nell'insinuare al passivo della cliente il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; pur tuttavia tale vincolo non può essere inteso, in mancanza di alcun precetto normativo al riguardo, nel senso che una simile produzione sia l'unica modalità con cui la banca possa dimostrare la fondatezza delle proprie pretese creditorie, ben potendo il creditore fare ricorso a ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo negativo maturato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La pronuncia di condanna alle spese del soccombente, anche se adottata dal giudice del merito senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione; una tale facoltà rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del suo mancato uso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24586.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 04 maggio 2012 n. 6804https://www.unijuris.it/node/1516 e Cassazione civile, Sez. VI, 21 dicembre 2016, n. 26639 https://www.unijuris.it/node/3180; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 12 settembre 2018, n. 22208https://www.unijuris.it/node/4393]