Corte di Cassazione (7904/2020) - Inapplicabilità in modo retroattivo e in ogni caso alle attività professionali prestate a favore delle procedure fallimentari del disposto dell'art. 13 bis della L. 247/2012 in materia di “equo compenso”.

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Data di riferimento: 
17/04/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7904 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento – Avvocato – Attività prestato a favore della procedura - Compenso spettante - Onorario professionale - Art. 13 bis l. 247 del 2012 - Equo compenso  -  Disposizione  interpretativa o retroattiva - Esclusione – Inapplicabilità in ogni caso alle prestazioni a favore delle procedure fallimentari.

In tema di onorari professionali, l'art. 13 bis della l. n. 247 del 2012 sul cd. equo compenso dell'avvocato non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori che ne avrebbero giustificato l'adozione, non potendo in ogni caso essere invocato in caso di attività professionale in favore di procedure fallimentari, ontologicamente non catalogabili nel concetto di "imprese" cui la norma si riferisce. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24511.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: