Corte di Cassazione (19005/2020) – La pronuncia di risoluzione di un concordato preventivo impedisce che ne sia contestualmente decisa la revoca.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 14 settembre 2020, n. 19005 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Eduardo Campese.
Concordato preventivo - Omologazione – Inadempimento del debitore - Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e di contestuale revoca dell’ammissione – Contrasto tra i due dispositivi - Inammissibilità – Annullamento di una parte della sentenza, con conferma della prima parte
In tema di concordato preventivo, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del concordato già omologato e la stessa venga pronunciata, non è possibile procedere pure alla revoca dell'ammissione della società alla procedura concordataria, sicché è nullo il provvedimento del tribunale che abbia disposto tale revoca. (massima ufficiale) [nello specifico la Corte di Cassazione ha deciso la causa nel merito non ritenendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ed ha cassato, annullandone una parte, la sentenza della Corte territoriale solo limitatamente alla decisione relativa alla revoca ex art. 186 bis, ultimo comma, L.F. dell'ammissione al concordato, confermando però la ivi decisa risoluzione ex art. 186 L.F. del concordato]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)