Corte di Cassazione (23174/2020) – Trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda: fallibilità entro un anno dell'«ente originario».
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23174 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Trasformazione societaria – Istituto che include più figure diverse anche dissimili – Possibile ricostruzione unitaria dell’istituto – Esclusione – Trasformazione di società di capitali in comunione di azienda – Creazione di un autonomo soggetto di diritti – Esclusione - Regime di responsabilità patrimoniale dell'ente originario – Conservazione – Fallibilità entro l'anno ex art. 10 L.F. – Principi posti a tutela dei creditori anteriori - Possibilità del ricorso all'opposizione della trasformazione - Facoltà alternativa, non sostitutiva.
L'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre.
La trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda presenta la caratteristica propria di dare tra l'altro vita a un fenomeno di circolazione di diritti, dato che la comunione di azienda non è considerata dall'ordinamento in termini di autonomo soggetto di diritti.
I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell'«ente originario» si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell'«ente originario», che l'intervenuta trasformazione non è idonea a impedire.
In caso di trasformazione, la norma dell'art. 10 L.F. trova comunque applicazione nei confronti dell'«ente originario». La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell'anno successivo.
Lo strumento di tutela dei creditori dato dall'opposizione, che è previsto dalla legge in relazione alle operazioni di trasformazione, non può in alcun modo considerarsi sostitutivo di quello rappresentato dal fallimento, posto che, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, appronta una tutela di intensità sensibilmente inferiore. (Principi di diritto)
[nello specifico, la Corte, con riferimento alla trasformazione di una società di capitali in una comunione d'azienda, ha affermato potersi stimare certo che, nel vigente sistema normativo, un fenomeno che, come quello, abbia, in sé, sostanza riorganizzativa di enti e strutture, non possa, in termini di principio, “realizzare una causa di sottrazione dell'impresa societaria dalla soggezione alle procedure concorsuali” e ciò a prescindere dalla fallibilità o meno del nuovo ente, in quanto per produrre un simile risultato occorrerebbe una norma che espressamente sancisse un tale risultato, norma che non risulta appartenere al novero di quelle attualmente vigenti stante che presupposto di applicazione della disposizione dell'art. 10 L.F. altro non è che la cancellazione dell'imprenditore «individuale» ovvero «collettivo» dal registro delle imprese e stante che quella norma non risulta fare differenze in ragione del «titolo» per cui, nel concreto, avviene la cancellazione. Ha altresì sottolineato che l'eventuale svolgimento del giudizio di opposizione alla trasformazione, come prevista dall'art. 2500 novies c.c., non può essere considerato in qualche modo «equivalente» a quello dell'esecuzione fallimentare, sì che, da un lato, la mancata presentazione dell'opposizione non potrebbe mai essere intesa come manifestazione rinunciativa del potere di presentare l'istanza di fallimento ovvero la domanda di insinuazione al passivo e che, dall'altro e soprattutto, l'assunta sostituzione dell'opposizione al fallimento comporterebbe, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, una diminuzione di tutela rispetto alla comune posizione dei creditori di impresa, tale da potersi anche dubitare della legittimità costituzionale di una soluzione di quel genere.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24420.pdf
[con riferimento ai su esposti principi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2020, n. 10302 https://www.unijuris.it/node/5216 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2020, n. 4737 https://www.unijuris.it/node/5143 che si riferisce ad una ipotesi di scissione totale che la Corte ha considerato per più versi prossima a quella della trasformazione]