Tribunale di Vicenza – Presupposti della dichiarazione di fallimento di una holding familiare di fatto.

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Data di riferimento: 
06/10/2020

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. e Fallim., 06 ottobre 2020 – Pres. Paola Cazzola, Rel. Silvia Saltarelli, Giud. Gabriele Conti.

Soggetti legati da rapporto di coniugio – Costituzione di holding familiare di fatto –Eterodirezione di altre società - Gestione occulta – Malversazione – Realizzazione di profitto personale  a danno di quelle società - Stato di insolvenza – Fallibilità.

Deve trovare accoglimento, laddove ne venga riscontrata l'insolvenza, l'istanza di fallimento di una holding familiare occulta, ovvero di una  società di fatto costituita, senza spendita di alcun nome, da due soggetti legati da un rapporto di coniugio, mediante la quale gli stessi abbiano svolto attività di gestione di due società (di cui una già dichiarata fallita), ciascuna formalmente intestata ad ognuno di loro ma di fatto entrambe da loro eterodirette al comune scopo di realizzare un profitto personale a scapito di quelle.  Né per giustificare l'estrema vicinanza tra  loro giova che quegli stessi coniugi invochino l'affectio familiaris, laddove risulti evidente che hanno piegato, integrando così con le loro malversazioni l'ipotesi regolamentata dall'art. 2497, quarto comma c.c., a fini personali gli interessi sociali e quelle dei creditori delle società come da essi occultamente gestite dall'esterno; ciò a maggior ragione qualora  risulti [come nel caso di specie] che il rapporto di affari  instaurato tra quei soggetti risalga ad un'epoca ben anteriore alla stipula del loro matrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24409.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: