Tribunale di Livorno – Applicabilità della sospensione feriale al termine di trenta giorni previsto per la proposizione di un'opposizione all'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Tribunale di Livorno, Sez. Fallimentare, 01 ottobre 2020 – Pres. Massimo Orlando, Rel. Franco Pastorelli, Giud. Luigi Nannipieri.
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti - Opposizione – Trenta giorni dalla pubblicazione - Termine previsto per la proposizione – Applicabilità della sospensione feriale – Fondamento.
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., come decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese, è un termine processuale e, come tale, si deve considerare soggetto alla sospensione feriale secondo il disposto dell’articolo 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, non operando le ipotesi di esclusione previste dall'art. 92 della legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1, e non essendo applicabile neppure la deroga prevista dall'art. 36 bis L.F., espressamente riferita ai termini per la proposizione dei reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24422.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, 20 settembre 2012 https://www.unijuris.it/node/1581 e
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 25 novembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2142]