Corte di Cassazione (5312/2020) – Inammissibilità della pronuncia di fallimento laddove risulti insussistente il credito del soggetto che abbia proposto il ricorso di cui all'art. 6 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5312 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Falabella.
Dichiarazione di fallimento – Creditore istante - Sussistenza del di lui credito – Presupposto necessario - Accertamento negativo o rinuncia al ricorso – Inammissibilità della pronuncia.
In tema di dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 l.fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda non sia rinunciata, sicché in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la sua carenza di legittimazione impone una pronuncia in rito di inammissibilità. (Massima ufficiale)