Tribunale di Bergamo: Revoca del concordato preventivo in continuità da parte del tribunale laddove, a seguito delle verifiche svolte dai Commissari, riscontri che risultino mancanti le condizioni previste per la sua ammissibilità.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., procedure concorsuali ed esecuzioni forzate, 14 ottobre 2020 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Elena Gelato e Bruno Gian Pio Conca.
Concordato preventivo - Verifica svolta dai commissari – Accertamento della mancanza di alcuni presupposti di ammissibilità - Mancato approntamento di un fondo rischi necessario – Carenza di informazioni al ceto creditorio – Attestazione del professionista non plausibile – Tribunale – Decreto di revoca dell'ammissione a quella procedura.
Si deve ritenere che l'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 173 1. fall pretenda una verifica sostanzialmente continua delle condizioni d'ammissibilità del concordato, mantenendo in capo al Tribunale un potere di controllo finalizzato all'accertamento della loro persistenza, controllo da non più condursi sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso dell'organo commissariale ed, ontologicamente strumentale ad accertare che il ceto creditorio sia stato posto nella condizione di esprimere un'adesione consapevole, avendo ricevuto informazioni corrette, complete ed esaustive, tanto da potersi indirizzare in modo avveduto in ordine alla convenienza della proposta. Laddove il Tribunale accerti, anche mediante la “lente” offerta dall'organo commissariale, il difetto dei presupposti per l'ammissione al beneficio concordatario, esso è tenuto a sanzionare ex officio la debitrice mediante revoca dell'ammissione [nello specifico un profilo significativo venuto in rilievo a seguito dell'attività dei Commissari, che ha portato alla revoca dell'ammissione al concordato in continuità, atteneva alla mancata appostazione di uno specifico fondo rischi in vista dell'esito potenzialmente sfavorevole per la procedura del contenzioso già paventato nei confronti della debitrice in punto di spettanza al Mediocredito, garante escusso dalla banca finanziatrice della stessa, del privilegio facente capo al Fondo di Garanzia per le PMI, che avrebbe condannato il concordato ad una manifesta inettitudine a soddisfare nella misura prevista i privilegiati e in misura seppur minima i chirografari, e vieppiù atteneva anche alla mancata informativa fornita al riguardo agli altri creditori ed alla mancanza di plausibilità sul punto del contenuto della relazione come approntata dal professionista attestatore, che avrebbe avuto l'onere di ponderare l'impatto di tale rischio in termini di attendibilità delle proiezioni economiche e patrimoniali-finanziarie prefigurate nel piano concordatario] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24461.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864 https://www.unijuris.it/node/1244; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 marzo 2020, n. 7158 https://www.unijuris.it/node/5118]