Tribunale di Rimini – Revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti in periodo sospetto: effetti collegati all'eventuale subentro del curatore nei contratti di distribuzione e al succedersi cronologico tra procedure concorsuali.
Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 07 luglio 2020 – Giud. Lorenzo Maria Lico.
Fallimento – Attività del curatore - Esercizio provvisorio dell'impresa – Instaurazione di contatti con le controparti contrattuali della fallita – Iniziativa non comportante subentro – Esperimento dell'azione revocatoria – Pronuncia di inefficacia – Ammissibilità.
Concordato preventivo e fallimento – Consecuzione tra procedure – Esperimento di azione revocatoria – Requisito cronologico richiesto dall’art. 67, comma 2, L. Fall. – Sussistenza - Presupposto necessario – Permanere della medesima situazione di crisi.
Quando l’attività del curatore, impegnato nell’esercizio provvisorio dell'impresa della società fallita come autorizzato dal Tribunale, sia consistita solo nell'instaurarsi, allo solo di avere contezza dell’esistenza, consistenza e convenienza dei rapporti facenti capo alla fallita, di contatti di distribuzione con la società con cui la stessa, allorché ancora in bonis, aveva in epoca sospetta concluso dei contratti, non si può ritenere che si sia, solo per questo, concretizzata la fattispecie del subentro, che risulterebbe preclusiva della pronuncia di inefficacia ex art. 67, comma II, L.F. dei pagamenti effettuati sulla base di quei contratti, non potendosi configurare una pronuncia di inefficacia in relazione a porzioni già “esaurite” del rapporto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove la dichiarazione di fallimento faccia seguito ad una domanda di concordato preventivo, il requisito cronologico richiesto dall’art. 67, comma 2, L.F. (pagamenti “compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”) può essere rinvenuto sulla base dell’applicazione del principio di c.d. consecuzione delle procedure concorsuali di cui all'art. 69 bis L.F., qualora si possa ritenere che le due procedure, anche in ragione del profilo temporale, derivino dalla medesima situazione di crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)