Corte di Cassazione (17421/2020) – Opposizione allo stato passivo: pro-cedura “speciale”, cui le regole del c.p.c. risultano applicabili solo se compatibili. Onere del ricorrente di provare gli elementi di fatto e di diritto su cui basa l'opposizione.

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Data di riferimento: 
20/08/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 agosto 2020, n. 17421 - Pres. Antonio Valitutti, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Procedura “speciale” – Regolamento diverso rispetto a quello del c.p.c. – Applicabilità delle regole di quel codice solo se compatibili.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Elementi fattuali rilevanti e elementi di diritto – Onere della prova gravante sul ricorrente in tema di inapplicabilità dell’art. 2467 c.c.

Il procedimento di cui agli artt. 98 s. legge fall. non si identifica con lo schema dell'appello, né tale può essere qualificato; lo stesso dà in realtà vita a uno schema «speciale», proprio e diverso da quello ordinario di cognizione; ciò non esclude, in maniera assoluta, l’eventualità di ravvisare l'applicabilità all'opposizione fallimentare di regole dettate nel codice di procedura per la materia delle impugnazioni. In proposito occorre, piuttosto, «di volta in volta scrutinare la compatibilità di esse con lo strumento in questione, in ragione delle sue particolari caratteristiche [nello specifico la Corte ha precisato che alla luce del disposto dell’art. 99, comma 11, L.F. non risultava consentita la trasposizione nel corso del procedimento di impugnazione fallimentare del disposto dell’art. 352, comma 5, c.p.c. in quanto nel procedimento di opposizione allo stato passivo la stessa «concessione di termini per memorie» di taglio conclusionale si manifestava quale circostanza «puramente eventuale e facoltativa», onde risultava che il Tribunale non era incorso in alcuna omissione per non avere accolto la richiesta del ricorrente di discussione orale come proposta ai sensi dell’art. 275, secondo comma, c.p.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione all'esclusione dallo stato passivo, grava sull'opponente l'onere allegare i termini costitutivi della propria pretesa e di fornirne la prova. Tale onere investe, naturalmente, tanto gli elementi fattuali rilevanti nella specie, quanto quelli di diritto (come segnala la norma dell'art. 99 comma 2, n. 3 legge fall., l'opponente ha, tra l'altro, l'onere di esporre «i fatti e ... gli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione) [nello specifico, la Corte ha confermato che l’opposizione allo stato passivo proposta da un socio avverso la postergazione di un suo credito da restituzione di un finanziamento erogato alla società poi fallita, andava respinta non avendo lo stesso fornito prove di fatto e di diritto utili a dimostrare l’inapplicabilità nei suoi confronti del disposto dell’art. 2467 c.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24220.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 26 gennaio 2016, n. 1342  https://www.unijuris.it/node/3813 e Cassazione civile, sez. VI, 10 Maggio 2018, n. 11366 https://www.unijuris.it/node/4212; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4453 https://+www.unijuris.it/node/4140].

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