Tribunale di Roma – Piano di concordato che preveda nella sua fase esecutiva la scissione parziale della proponente e l’assunzione solo di taluni debiti in capo alle beneficiarie: rapporto tra diritto societario e diritto della crisi di impresa.

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Data di riferimento: 
24/03/2020

Tribunale di Roma, 24 marzo 2020 – Pres. Giuseppe Di Salvo, Est. Guido Romano.

Concordato preventivo – Omologazione - Obbligatorietà del concordato per i creditori - Coobbligati e fideiussori del debitore proponente – Non vincolatività della proposta – Obblighi risalenti a prima della pubblicazione del concordato – Condizione necessaria.

Concordato preventivo – Scissione societaria parziale in esecuzione di piano concordatario – Previsione – Omologazione – Obblighi delle società beneficiarie – Inapplicabilità del disposto dell’art. 2506 quater, terzo comma, c.c. – Responsabilità limitata ai soli debiti a ciascuna trasferiti - Responsabilità solidale con la società proponente e le altre beneficiarie – Esclusione.

Concordato preventivo – Scissione societaria parziale in esecuzione di piano concordatario – Previsione – Omologazione – Revoca del concordato e dichiarazione di fallimento – Ripristino delle regole societarie ordinarie -Applicabilità dell’art. 2506 quater, terzo comma, c.c. – Responsabilità solidale.

La disposizione di cui all’art. 184, primo comma, secondo periodo, L.F. che prevede che i creditori conservino in sede di concordato omologato impregiudicati i loro diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore proponente, nonché degli obbligati in via di regresso, si deve ritenere che si riferisca ai soli soggetti che risultassero corresponsabili già in epoca  anteriore al decreto di apertura del concordato preventivo e non anche a coloro che lo divenissero in un momento successivo ed in esecuzione del piano concordatario, ciò in quanto in tal caso questi ultimi,  chiamati a rispondere come garanti o, comunque, come coobbligati, in epoca anteriore non risultavano quali debitori neppure esistenti [il Tribunale ha pertanto, nello specifico escluso che  detta norma  potesse trovare applicazione nei confronti dei  soggetti beneficiari di una scissione come attuata nella fase esecutiva in conformità ad un piano concordatario predisposto dalla società debitrice che ne prevedeva appunto, laddove omologato, la scissione]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

A seguito dell’omologa di una proposta di concordato preventivo, che prevede nella sua fase esecutiva un’operazione straordinaria mediante la scissione parziale della società proponente e l’assunzione in  capo alle società beneficiarie soltanto di taluni tra i debiti concordatari, queste ultime non rispondono singolarmente, neppure nei limiti del valore effettivo del patrimonio a ciascuna assegnato, in solido con la scissa e con le altre società coinvolte nell’operazione ai sensi dell’art. 2506 quater, terzo comma, c.c., per i debiti anteriori alla scissione rimasti in capo alla stessa società scissa e alle altre beneficiarie, salvo che il concordato omologato sia stato preventivamente risolto per inadempimento della proponente e la stessa sia stata dichiarata fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La risoluzione del concordato, una volta che la scissione sia stata iscritta nel registro delle imprese divenendo così non più invalidabile,  si deve ritenere operi sul piano della immediata ed integrale esigibilità dei crediti vantati nei confronti della società scissa, prima ammessa al concordato e poi fallita, nei confronti di tutte le società risultanti dalla scissione e ciò sia pure in concorso con gli altri crediti, di diversa origine e provenienza, insorti nei confronti delle stesse. Ove il concordato preventivo venga dichiarato risolto, non potendo predicarsi una qualche forma di invalidazione dell’operazione di scissione e la conseguente “riunificazione” dei patrimoni oramai definitivamente assegnati alle singole beneficiarie, tornano infatti ad applicarsi le regole societarie ordinarie, e pertanto anche la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione come prevista dall’ultimo comma dell’art. 2506 quater c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24231#gsc.tab=0

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: