Tribunale di Mantova – Concordato con riserva: presupposto perché la ritardata presentazione della relazione mensile di cui all’art. 161, ottavo comma, L.F. non costituisca motivo per far dichiarare inammissibile la proposta.
Tribunale di Mantova, 13 agosto 2020 (data della pronuncia) – Pres. Est. Mauro P. Bernardi.
Concordato preventivo c.d. in bianco – Relazione informativa mensile prevista dall’art. 161, co. 8, L.F. – Ritardato deposito – Commissario giudiziale – Riscontrata mancanza di concreto pregiudizio per i creditori – Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità della proposta – Esclusione – Possibile prosecuzione della procedura.
Laddove un debitore che abbia proposta un ricorso per l’ammissione a concordato con riserva deposi in ritardo la relazione mensile prevista dall’art. 161, ottavo comma, L.F., ma il commissario giudiziale, all’esito dell’attività di verifica svolta, escluda che, nelle more, siano stati commessi atti in frode o comunque dannosi per gli interessi dei creditori e rilevi, altresì, la correttezza dei dati riportati nella relazione periodica in questione, il tribunale dichiara che non ricorrono i presupposti per avviare l’iniziativa di cui all’art. 162, secondo comma, L.F. e che la procedura può avere ulteriore corso, non ritenendo in quel caso sufficiente per dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato il mero ritardo nell’esecuzione dell’adempimento, comunque effettuato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)